CAPITOLI, ORDINI, ET PRIVILEGI RINOVATI, ET AMPLIati dallo Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Cosimo Duca di Fiorenza nostro Signor, alla sua militia delle Fanterie il 1. di Ottobre 1556.
VOlendo lo Illustrissimo & eccellentissimo Signor, il signor Duca di Fiorenza Cosimo Medici nostro Signor: riordinar la sua honorata Militia, non tanto per rēderla meglo instrutta, & intenta alli essercitij militari per cio che tale ella del continouo si mostra, quā to per far le maggior beneficio, & commodo, & conaccrescimento de i priuilegi ricompensare i suoi descritti delle fatiche, & de i disagi, che nella militia sopportano. Però S. Eccellenza ha proueduto, statuito, & nuouamente ordinato gl'infra scritti Capitoli, & priuilegi militari con la osseruanza de i quali ella vuole, che le sue Bande per l'auuenir sieno rette, & gouernate da quelli, che n'haueranno la cura, & il reggimento. Distinto tutto questo ordine per capitoli, come la materia lo richiede.
CAP. 1.
Del modo dello leggere, & descriuer li soldati nella militia, & Bande Ducali.
NElla militia, & Bandè di S. eccellenza illustrissima possa esser descritta & ammessa, qualunque persona secondo, che parerà al Commessario, ò alli Commessarij generali, pur che la sia per l'età, & per la complessione, & altre qualità atta alla militia; di che il Cōmessario vsando prudenza potrà discretamente farne giudicio: atteso massime, che gli antichi Romani nel descriuer le Legioni considerauano il valore, & le forze piu tosto, che la inclinatione, & la volontà dei loro cittadini.
Non possa però descriuer quelli, che facendo profession di sacerdoti haueranno gli ordini clericali, & andranno in habito: nè quelli che facendo profession di lettere, & stando in Pisa, ò in altro studio publico ad imparar non vorranno esser descritti: pur, che stieno veramente per apprender lettere, & non per sutterfugio.
Debbino tutti li descritti nella prima rassegna, che si farà giurar fedeltà à S. Eccellenza Illustrissima, in mano del Commessario, & obligarsi con tal giuramento alla sua militia, & all' osseruanza, & à gli ordini militari.
Non possin partire in tempo alcuno dello stato di [Page 3] sua Eccellenza illustrissima, nè pigliar soldo da qual si voglia Principe, Signore, ò Republica senza expressa licenza di S. Eccellenza, sotto le pene, & pregiudicij, che hoggi vegghiano, & che per li tempi si publicheranno.
CAP. 2.
Dell' vffitio, & autorità del Commessario delle Bande.
IL Commessario generale delle Bande Ducali debba nel principio della sua elettione giurar fedeltà à sua Eccellenza Illustrissima, & l'osseruanza de i presenti Capitoli. Et oltre alle Commissioni, che alla giornata riceuerà da sua Eccellenza, sia tenuto di visitar le Bande, & cauare, & mettere, & cassare, & descriuere in esse quelle persone, che egli riputera idonee, hauendo sempre la mira à mantenere à sua Eccellenza, vna buona, & honorata militia per potersene seruir per sicurezza, & riputation del suo felicissimo stato.
Possa armare & disarmare li descritti di corsaletto & di quella sorte d'armi, ch'ei giudicher aconuenirsi, & in quel numero, & come le piacerà.
Habbia autorità sopra tutti i Capitani delle Bande, & de gli vffitiali, & de i ministri nelle cose concernēti il loro vffitio, & interesse della militia seruitio di sua Eccellenza Illustrissima. Sia cognitore, & giudice di tutti delitti proprij, che descritti cōmetteranno nella guerra, & nelle rassegne, & in ogni altro essercitio [Page 4] militare: & gli possa punire, & gastigar esso fatto secondo la qualità del caso (ommessa ogni solennità, & ordine di processo sino alla morte inclusiuè, & parendoli di procedere, & maturamente con essamine, possa riseruare in altro tempo, & luego la cognitione di tali cause: & con il consiglio dell' Auditor delle Bande deciderle, & sententiarle. Et quando il prefato Commessario non interuerra alla guerra, rimanga la cognitione à chi haurà in tal luogo giuriditione sopra li soldati. Ma nascendo i casi nelle visite & nelle rassegne, la cognition de i casi siappartenga solamē te al Commessario come de sopra.
Et li delitti proprij s'intendino essere, & sieno li peccati, & le colpe che dalli descritti si cōmetteranno nella guerra, nelle rassegne, & in ogni altro atto mililitare: come sarebbe il partirsi di Campo, & dalla guerra senza licenza, trasferisi à i nemici, truffar la paga, abbandonare il luego doue alcun fusse posto per sentinella, ò per altro innanzi al tempo, diuentar transfuga, riuelare à i nemici i segreti, & i bisogni del campo, prestar loro aiuto, ò fauore dirette, ò indirette, di subbidire al suo Capitano nelle cose della militia, & alsuo luogo tenente, Alfiere, Sergente, & altri graduati della sua banda. Non andare alla guerra, ò doue la sua banda sarà comandata, vendere, ò impegnar l'armi, & qualunque altra simile transgresfione; per le quali non possino i Magistrati, & li Rettori [Page 5] intromettersi, ma si appartenghino alla cognitione, & giudicio solamente del Commessario.
Etse alcuno de i descritti, ò non descritti seruirà alla banca per passatoio in qua fi voglia modo s'intenda esso fatto incorrere, & incorra in pena della forca, & il Commessario ne sia il cognitor, & lo faccia esseguir. Et perche' non conuiene massime nella militia, che chi ha grado, & preminenza alcuna sotto colore di superiorità diuenga insolente, & faccia aggrauio à chi gli sia suggetto, & inferiore. Però se alcun Capitano delle Bande di S. Eccellenza Illustrissima ingiurierà, ò farà aggrauio à chi gli sia suggetto, cio è descritto fuori delle cose, che concernono la militia, & l'ordinanza di essa, possa lo ingiuriato risentirsene per diffesa dell'honor suo: nè per ciò habbia in tal caso ad esser punito come disubbidiente al suo superiore: ma per il Commessario delle Bande si conosca tal causa come da priuato à priuato: & si decida secondo, che per le leggi ordinariamente se ne dispone.
CAP. 3.
Dell' vffitio de i Capitani delle Bande, de i Cancellieri, & dae i Depositarij, & delle appuntature, & de i bullettini.
LI Capitani delle Bande Ducali siano tenuti nel principio del loro vfficio di giurar fedeltà à sua Eccellenza Illustrissima, & l'osseruation de i presenti Capitoli in man sua, [Page 6] ò del Commessario. Et ogni mese vna volta ciascuno nella sua prouincia, & ne i luoghi soliti mettere insieme, & rassegnare i descritti nella sua banda, & essercitarli, & disciplinarli (come gli parrà necessario) & espediente: nella qual rassegna debbino interuenire li suoi vffitiali, cio è luogo tenente, Alfiere, Sergente, Caporali, & tutti gli altri descritti.
Et ciascuno sia tenuto di comparire alla rassegna con tutte le sue armi, & quelle conseruare: & perdendole sia obligato di riarmarsi: & non di meno caschi in quella pena pecuniaria, ò afflittiua di corpo, che parrà al Commessario.
La rassegna generale in tutte le Bande, nella quale ha da interuenire il Commessario non si possa far senza licenza espressa di sua Eccellenza Illustrissima.
Debba ciascun Capitano nella sua banda con participation del Commessario, & con il placito di S. Eccellēza Illustrissima distribuir i gradi, & gli vffitij prenarrati, hauendo rispetto alle persone honorate, & pratiche del mestiero del soldo, & alla condecenza, & bisogno della banda. Nè possino esser preposti per officiali, & Caporali delle Bande se non quelli, che saranno descritti nella propria Banda.
Il Sergente maggiore, & il Capitano, & il Cancellier di ciascuna banda sieno eletti da sua Eccellenza, & li Depositarij sieno però eletti dal Commessario.
Non possino li Capitani armare, ò disarmare alcū [Page 7] descritto: nè torre l'armi ad vno per darle ad vno altro, se non quanto dal Commessario gli sarà imposto.
Li Cancellieri, & li Depositarij particulari delle Bande ciascuno nella sua prouincia sieno tenuti d'interuenire alle rassegne: & debba il Cancellier tenere il Rolo di tutti li descritti di quella banda: Et il Depositario insieme con il Cancelliere debbino tenere vn libro, ò vero quaderno, cio è ciascuno il suo, & descriuerui, & appuntarui tutti quei soldati, che alle dette rassegne mancheranno nella pena solita, & che di sotto si dirà. I quali Cancellieri, & Depositarij se mā cheranno d'interuenire, descriuere, & appuntare per riscontro l'vno dell'altro (come di sopra) incorrino in pena di vno scudo d'oro in oro per qualūque volta, per ciascuno applicata per il quarto al Rettor, che la riscoterà, & per l'altro quarto al notificatore segreto, ò palese, & per il resto alla Camera Ducale.
Et finita, che sarà la rassegna sia tenuto il Depositario leuare vna lista di tutti quelli, che vi saranno mancati, & che non hauranno scusa ammissibile, & lecita, & riscontrar detta lista con il Cancelliere, & cosi riscontrata, il Capitano della Banda sia tenuto sottoscriuerla in caso, che'la troui giusta. Et di poi, che la sarà sottoscritta il Depositario debba intra due giorni sussequenti al piu longo portarla al Rettore, che hauerà g [...]uriditione del criminale in quella prouincia, & quiuilasciarla in essecutione.
Et il Caualier del Rettore sia tenuto immediatè registrarla al quaderno del fisco: & di poi far notificare alli soldati tali appuntature, con assegnar loro il termine di dieci giorni à pagare sēza spesa: & à quelli che volessero pagare, ò volontarij, ò grauati, sia tenuto detto Cancelliere far loro la polizza al Depositario di quella Banda, che riceua tal pagamento, & farsela riportar di poi, ch' hauranno pagato sottoscritta dal Depositario. Et alla fine del suo vfficio sia tenuto detto Caualiere di portar detto quaderno con le polizze predette allo vfficio del fisco, & quiui tutto consegnare, & relassare à chi sarà diputato à riceuerle, & nel qual quaderno detto Caualiere sia tenuto di notare tutti i pagamenti, che seguiranno nel suo tempo.
Et il Cancellier della Banda sia obligato peril debito dell' officio suo alla fine dello vfficio di qual unque Rettore di mandare al fisco vna copia di tutto l'appuntature de isoldati, che saranno state fatte durante l'vfficio di quel Rettore: à fine, che per ogni tempo sene possa fare vn riscontro sotto pena di scudi quattro d'oro da pagarsi dal Depositario, Caualieri, & Cancellieri, che mancheranno rispettiuamente di osseruar quanto di sopra è detto per qualunque volta, & per ciascheduno applicata fimilmente, & nel modo soprascritto.
Non debbino però li detti Cancellieri, et Depositarij descriuer, ò vero appuntare quei soldati, che [Page 9] mancassero, i quali hauessero legittima scusa di assenza, d'infirmità, ò d'altro giusto impedimento: la quale scusa si debba far con il giuramento di due, ò di vno al meno de i soldati della banda nelle mani del Cancelliere, & alla presenza del Capitano di essa banda, il qual Cancelliere sia tenuto di far nota in vn' altro quaderno per cio da tenersi per lui di tutte le scuse, che si faranno, rassegna per rassegna, & di quei soldati che le faranno.
Et qualunque sarà trouato scusare alcuno contra, ò fuori della verità, in corra in pena qualunque volta, & per qualunque soldato, che egli contra la verità scusasse di scudi due, & piu allo arbitrio del Cōmessario generale. Alla dichiaration del quale in cio si debba stare. Delle quali pene vn quarto ne sia applicato al notificatore, & vn quarto al Rettore exigente, & la metà al fisco, & camera di S. Eccellēza Illustrissima.
Et ha ordinato, & vuole, che' non sia piu in arbitrio de i Capitani di dette Bande di scusare i soldati, che mancano alle rassegne con dir d'hauer dato loro licenza; ma che' venghino solamente scusati quando e' faranno giurar la scusa, & lo impedimento loro nel modo, che di sopra si dice: sotto pena à detti Capitani contrafacendo d'incorrere nella indegnation di S. Eccellenza Illustrissima.
Et quando li Rettori fussero negligenti nello exigere tali appuntature, li essatori fiscali possino, & debbino [Page 10] risquoterle con le solite ragaglie da trarsi della rata, che resta al fisco.
Et li Rettori di quello non riscoteranno non possino participar rata alcuna: & li prefati essattori esseguischino tutto con li soliti riscontri dichiarando, che qualunque volta il soldato descritto mancherà alla rassegna per la prima volta nell' auuenire sia appuntato in tre Carlini. Et per la seconda volta mancando continouamente in sei Carlini. Et per la terza volta similmente continouata in noue Carlini; & per la quarta volta sia condennato in pena afflittiua sino alla morte esclusiuè ad arbitrio del Commessario, saluo sempre ogni giusto impedimento, & lecita scusa.
Li denari, che si riscoteranno delle appuntature detratti prima li soldi due per lira, che secondo il solito si danno alli Depositarij per loro salario, si distribuischino per vn terzo à quel Capitano, che n'hauerà la cura hauuta, & fatta la rassegna, & ogni resto vada al benefitio della massa di tutti li descritti da conuertirsi in poluere di archibuso, & darsi alli archibusieri secō do sene parrà al Commessario. Douendosi ognirassegna in capo del mese distribuirsi in detta poluere, ò in altro donatiuo tutto quello, che di tali appuntature si sarà exatto, ò vero riscosso, ò ricuperato nel mese prossimo passato.
Nelle rassegne, & ogni volta, che occorrerà il Cō messario sia obligato di dare à ciascun descritto, ò che [Page 11] si descriuerrà il Bullettino della militia doue sia il nome, & patria è luogo del descritto, & l'altre circostā ze. Il qual bullettino fia in stampa sottoscritto dal Commessario, & sigillato con il suo sigillo, & chi lo riceuerà paghi soldi due per bullettino. Et alli armati di corsaletto si dia la patente in stampa, & riceuasi soldi sei denari otto per ciascuna. Et dette patenti, & bullettini non si possino rinouare piu, che si voglia il descritto, nè darsi à chi l'hauerà nel modo, & forma predetta riceuuto: tal che l'effetto sia, che ciascuno descritto habbia il suo bullettino, ò patente da mostrar, & da far fede della sua militia doue sarà bisogno. Li denari che per li tempi si piglieranno delli bullettini, & delle patenti si paghino al Depositario generale delle bande, che si ritiene al fisco con la polizza del Cancellier del Commessario ogni volta saranno fatti, & dati in Fiorenza, ò alli Depositarij particulari delle prouincie, doue saranno conceduti, & assegnati, i quali di poi sieno tenuti ogni mese à rimetterli al detto Dipositario Generale senza alcuna ritentione, ò dilatione.
Et il Commessario Generale debba tenerne vn conto à parte diligentemente, & li Depositarij particulari ancora di quello verra loro in mano, & sia per riscontro l'vno dell' altro. Et la polizza del Depositario generale per tal conto riceuerà dal Cancellier del Commessario, sia tenuto riceuuto il pagamento di [Page 12] sotto scriuerla, & di rimandargliela in dietro à fin, che la possa seruire per riscontro, & chiarezza de i conti à chi li haurà da saldar, & sindicare. Li quali denari seruino similmēte detrattane la spesa della stampa, & vadino à beneficio della massa de tutti i descritti per cō uertirsi in poluere d'archibuso, ò in altro donatiuo da distribuirsi à beneplacito del Commessario come di sopra delle appuntature si è detto.
Et occorrendo, che alcuno de i descritti sia casso, ò rimosso della militia, debbino li Cancellieri ciascuno nella sua banda mandar la lista al Rettor del luogo: & il Rettor sia obligato di tenerne cura, & lasciarla al suo successore per sua notitia: & il Cancellier del Cōmessario sia tenuto tempo per tempo di quei, che saranno rimossi, ò cancellati darne particulare auuiso alli Cancellieri di quelle bande respettiuamē te nelle quali erano descritti.
Et se alcuno poi, che' sarà casso, ò rimosso dalla militia volesse falsamente preualersi del bulletino, ò della patente, sia gastigato dal Rettor della terra, ò dal Commessario delle bande (salua tra di loro la preuentione) in tratti due di corda, & in scudi venticinque d'oro in oro, applicandoli per vn quarto al Rettore, & per vn' altro quarto al notificatore palese, ò segreto, & il resto alla camera Ducale.
Ciascun Capitano stia contento al suo stipendio, che da sua Eccellenza gli sarà ordinato, nè possa dimandar [Page 13] tasse, nè cosa alcuna di qual si voglia sorte, nè per qual si voglia modo alla comunità del luogo: nè pigliar presenti dalli descritti, eccetto cose da mangiare, che sieno di piccola importanza, ò valuta sotto pena di scudi cinquanta d'oro in oro per qualunque trasgressione da pagarsi, & dal descritto che presenterà, & dal Capitano, che l'accettera: & sia tal pena applicata alla camera Ducale per vn quarto: allo accusatore palese, ò segreto per vn'altro quarto, & il resto à quel magistrato, ò Rettore, che la riscoterà.
Et se alcun Capitano per corruttela, & in pregiudicio delle cose appartenenti alla militia piglierà denari, ò robbe, ò donatiuo alcuno da qual si voglia de i descritti, incorra nella disgratia di sua Eccellenza Illustrissima, & sia punito ad arbitrio di quella.
CAP. 4.
Della cognition de i delitti comuni, & di pace, Tregua, Fidanze rotte, & leuate di offese, & di incorporationi, & discorporationi, di beni confiscati, & del modo del proceder contra li descritti nelle cause criminali.
LA cognition de i delitti comuni, & cause criminali per li maleficij, che non sono proprij de i soldati si appartenga à quelli magistrati, & Rettori respettiuamente, à i quali si apparterrebbero se' non fussero descritti. Et intra li prefati magistrati, & Rettori habbia luogo la preuē tione secondo che per le leggi, & ordini si dispone. Li [Page 14] quali magistrati, & Rettori sian tenuti, & debbino in dette cause procedere nel modo, & forma come e' procedono nelle cause simili de i non descritti, & osseruar le leggi, ordini, & statuti de i luoghi con li prefati capitoli respettiuamente: saluo, & eccetto quello, che li descritti non possino per dette cause criminali esser tirati al magistrato de gli otto di Balia, etiā in caso di preuentione, se non per le cause capitali, ò degne della Galea, & per le cause di pace, & di tregue rotte, come di sotto si dirà.
Et li prefati Rettori non possino incarcerar quei descritti, che volessero dar malleuadori del giudicato se non per quelle cause, & casi criminali doue per gastigo loro si hauesse ad imporre pena corporale: & doue delle ferite, & percosse date, ò che si dessero per loro, ò à loro persuasione, ò mandato, ó per loro aiuto, ó fauor si dubitasse di morte: & doue per ritrouar la verità delle transgressioni bisognasse metterli alla tortura, & in caso che' non vbbidiessero à i comandamenti.
Et non gli possin mettere alla tortura, nè ad alcuna altra sorte di tormento se non nelle cause, & casi capitali: & nelle cause, & casi di delitti graui, ó che per li presenti capitoli si reputino graui, ò di ferite, che si dicessero hauer date, ò fatto dare con effusion di sangue: al qual tormento non si possino mettere etiam ne i casi predetti per pena, se non per quanto da i presenti [Page 15] capitoli, ò dalle leggi, ò da gli statuti de i luoghi ne sia per pena ordinato. Masolo velo possin mettere per ritrouar la verità delle transgressioni, & in caso, che si habbino contra di loro legittimi, & sufficienti inditij, & non altrimenti in alcun modo.
Non si possa ancora procedere nelle dette cause criminali contra li descritti quando saranno assenti dal dominio di sua Eccellenza Illustrissima, per conto di guerra con licenza di quella, nè quando saranno occupati nel dominio nelli essercitij militari concernenti fuori delle rassegne ordinarie il seruitio di sua Eccellenza Illustrissima, & in caso, che contra di loro i giuditij fussero di gia mossi nel tempo, che si assenteranno per li effetti predetti, ò saranno occupati come di sopra: all' hora tali giuditij s'intendino incontinente sospendersi, & essere ipso iure sospesi sino alloro ritorno, & per giorni quindici doppo, che saranno tornati: & che à loro saranno stati notificati, se gia essi non differissero il ritornar doppo la passata guerra, & occupatione per impedir con suterfugij il proceder contra di loro indette cause; nel qual caso si possa nondimeno contra di essi procedere passato, che sarà tanto tempo, che commodamente hauessero potuto tornarsene à casa se hauessero voluto ritornare.
Possasi non dimeno procedere alla cattura di quelli, che hauessero commesso, ò commettessero homicidio, [Page 16] furto, rapina, assassinamento, torto, ò altra violenza in dishonor della pudicitia & honore & rispetto douuto, tanto de i maschi, quanto delle femine, ò altro delitto: per il gastigo del quale si conuenisse imporre loro alcuna pena corporale; ò che hauessero date ò fatte dare, ò dessero, ò facessero dare ferite, ó percosse mortali: ò hauessero dato aiuto, ô fauore, à chi le desse. Nelle quali cause delle sopra scritte catture, & delli delitti per i quali le saranno state fatte si possa ordinariamente procedere, etiam ne i tempi predetti in sino alla sentenza, & debita essecution di esse inclusiue: le dette loro essenze non ostanti.
Et li magistrati & Rettori predetti, & i loro vffitiali, & ministri non possino pigliar da essi descritti di quello, che occorrerà farsi nelle prenarrate cause, ò in alcuna di esse, etiam da i roghi, cio è strumenti & attestationi delle tregue, paci, fidanze, & leuate di offese se non la metà di quel tanto, che si piglia, & che si puo pigliare ordinariamente de i non descritti, eccetto però il dritto, che si debbe, ò si douerra pagare delle petitioni, che si produrranno nelle cause dipendenti da confiscationi dinanzi alli Capitani di Parte: il qual diritto detti descritti, che faranno le dimande sieno tenuti di pagare interamente, come lo pagherebbero se non fussero descritti, & se' non hauessero priuilegio alcuno.
Delle quali cause d'incorporationi, & separationi [Page 17] di beni confiscati, & che si confischeranno: & di qualunque altra causa dipendente da confiscatione, la cognitione, & il giudicio si appartenga alli prefati Capitani di parte secondo, che per li ordini n'è loro conceduto, & attribuito: & nelle prenarrate cause si osseruino contra li non descritti: saluo, che il tempo à produrre le petitioni. Che quanto à i descritti s'intē da esser, & sia il doppio di quello, che si concede à i non descritti.
Et in caso, che li descritti si assentassero per conto di guerra come di sopra, ogni prescrittion, che fusse cominciata di gia à correre quanto al poter dare le petitioni nelle prenarrate cause de i beni confiscati, s'intenda essere, & sia per il medesimo tempo, & nel medesimo modo sospesa.
Et debbinsi leuare l'offese tra le parti, & tra i loro attenenti, & congiunti sino in quarto grado inclusiuè secondo la ragion canonica incontinente, che saranno seguite le risse, & li scandoli sotto quelle pene, che à i detti magistrati, & rettori parrà di conuenirsi alla importanza de i casi, & alla qualità, & cōdition delle persone da applicarsi per loro al fisco, & camera Ducale, come le si sono sino al presente giorno applicari: & da durare tali leuate di offese tutto quel tempo, che nel leuarle volta per volta sarà dichiarato.
Le cause delle paci, delle tregue, delle finanze, dell' offese, rotte, ò che si rōperanno si possino conoscere, [Page 18] & terminare tanto per il magistrato de gli otto di Balia, quanto per li gia detti Rettori, salua sempre la preuentione.
Et in tutti i soprascritti casi, & cause criminali, & in ciascuna di esse si debbino dar le sentenze con participation dello Auditor delle Bande, al quale il Rettor, che haurà la causa innanzi sia tenuto mandare il processo spedito, & scriuerli quello, che' disegni di farne; & da poi debbino secondo il suo consiglio giudicare. Douendo li magistrati, & rettori condennare i descritti in quelle pene, che dalle leggi, & da gli statuti de i luoghi, nè i quali e' commetteranno i maleficij, ò saranno per il tempo ordinate: salui sempre, & eccettuati i casi specialmente compresi nel prossimo sussequente Capitolo.
Et quanto alle pene pecuniarie li Magistrati, & Rettori possino commutarle, in equipolenti, ò proportionati confini in quei descritti, che paressero, ò poueri, ò figliuoli di famiglia, & non fussero habili di poter pagare. Et in tal caso si debbino dar le sentenze con condition, che se li condennati infra vn mese dal di della notificata sentenza non haueranno pagata la pena pecuniaria s'intendino relegati, ô confinati, di chiarando il luogo, il tempo, & la pena della in osseruanza del confino. Per li quali Rettori si debba tenere vn libro appartato, nel quale siano tenuti di fare scriuere tutte le sentenze tanto assolutorie, quanto [Page 19] condennatorie, che nelle cause de i detti descritti per loro si pronuntieranno.
Et dalle sentenze, che per li Rettori si daranno nelle cause di paci, tregue, fidanze, & leuate di offese, rotte, & che si romperanno sia lecito à i descritti di appellare, & di ricorrere al magistrato de gli otto di Balia nel medesimo modo, che gli è permesso à quei che non sono descritti.
Non possino li descritti però esser condennati da i prefati loro giudici alla scopa, nè alla Gogna, nè d'esser bollati, tagliato loro il naso, ò l'orecchie, nè essere scoreggiati, nè menati sull' asino; nè in nessuna altra pena vituperosa: se non per furto, rapina, latrocinio, bestemmia, Soddomia, assassinamento, & per altri simili, ò maggiori delitti. Et se fuori de i prenarrati delitti si douesse imporre loro alcune delle soprascritti pene vituperose secondo gli ordini, & statuti de i luoghi: in tal caso quelle pene si possino, & si debbin commutare, in altre equipolenti, che non arrechino vituperio à i condennati.
Et occorrendo loro di esser condennati per alcuno de i numerati delitti in qual si voglia delle sopra scritte pene, che vituperino le persone: all' hora, & in tal caso quelli cosi condennati s'intendino essete, & sieno incontinente cassi, & priui della militia Ducale, & altri in luogo loro si descriuino per il Commessario, à fine, che nelle bande di sua Eccellenza Illustrissima [Page 20] mai non sieno se non persone honorate, & degne della sua militia.
CAP. 5.
Delle pene de i maleficij, che si commetteranno per li descritti, & per linon descritti senza guista cagione, & con superchieria.
AVertendo sua Eccellenza Illustrissima, che chi fa profession d'armi, & di soldato debba esser pronto adisporre la propria vita per diffesa dell' honore, & delle sue sostanze: & parimente per diffesa dell' honor, della vita, & stato del suo Signore: piu tosto, che per offendere ingiustamente, & ingiuriare altrui: & quelli molto meno, che militano sotto la medesima insegna. Et volēdo dirizzare (come sua Eccellenza ha sempre fatto) la sua honorata militia à questo camino: & renderla desiderosa, & intenta alla vera gloria, & splendor dell' armi, per cio ella ha ordinato, & statuito: Che se alcun descritto percoterà vn altro descritto senza legittima causa sia punito nelle infrascritte pene, cio è: Se ei lo percoterà di buffettò, ò con ventre, ò con sterco, ò con altra bruttura, in scudi cinquanta d'oro in oro, & in tratti due di fune. Se ei lo percoterà con bastone, in amputatione, & perdita della mano diritta. Se con arme, in pena della vita, in caso, che con tal percossa, ò lo storpi, ò gli lasci nel volto apparente cicatrice. Et non lo storpiando, & non lasciandoli nel viso apparente cicatrice, sia punito per anni cinque di cōfino in galea. [Page 21] Et se ei percoterà senza legittima cagione, ò di buffetto, ò con alcuna bruttura, ò con bastone alcuno, che non sia descritto, sia condennato in quelle pene, che dalle leggi, & dalli statuti de i luoghi ne sono, ò ne saranno per i tempi ordinati: & nelle medesime pene incorra con due tratti di fune di piu per ogni volta, che con arme, ei lo percoterà senza storpiarlo, & senza cicatrice: ma se di tali percosse ei ne rimarra storpiato, ò con apparente cicatrice nel viso, sia confinato per tal caso per qualunque percossa per anni quattro in galea. Et se vno non descritto percoterà senza giusta cagione alcun descritto in qual si voglia de i sopra detti modi sia punito nelle medesime pene, nelle quali debbe esser punito (come di sopra si dice) vn descritto in tutto, & per tutto. Et se alcuno de i predetti oltra il percuotere senza legittima causa percoterà alcuno de i sopra scritti à tradimento, ò cō superchieria sia punito oltra le soprascritte pene di quel maggior gastigo, che al retto, & giusto arbitrio parrà, & piacerà di chi l' haurà da giudicare, considerato l'atto del tradimento, & della superchieria, & l' importanza, & l'effetto del caso, & ogni circostanza del delitto. Et se le per cosse occorreranno darsi con giusta cagione, & senza tradimento, ò superchieria, sia in tal caso giudicato il delinquente secondo le leggi, & ordini, & statuti de i luoghi (si come di sopra nel prossimo precedente capitolo de gli altri maleficij, [Page 22] & delitti comuni si è detto.
Et se vno cosi non descritto, come descritto mentirà per la gola senza giusta cagione alcuno descritto, sia condennato in scudi venti cinque simili, & in due tratti di fune. Et in tutti i soprascritti casi, & in ciascuno di essi si debbin dare le sentenze con participatiō dell' Auditor delle Bande, al quale il Rettor, che hauerà la causa innanzi sia tenuto di mandar il processo come di sopra si è detto.
Et ogni volta, che ne i casi soprascritti, & in ciascun di essi intra le parti seguisse la pace intra vn mese dal di della data sentenza, & di essa ne apparisca publico contratto, tal condennagione si debba ridurre per li magistrati, & rettori, che hauranno sententiato con participation del prefato Auditore à quelle pene solamente, che dalle leggi municipali, & statuti de i luoghi respettiuamente sono ordinate.
Et li descritti non possino essere condennati per quelli homicidij, che' commetteranno, nè per quelle ferite, & percosse, che' daranno à diffesa, & per diffesa dell' honore, & delle persone loro proprie: delle donne, de i loro padri, madri, figliuoli, & figliuole, fratelli, & sorelle, ò d'altri loro congiunti, ò attenenti, & de i loro compagni, & amici, & de i loro Capitani, & de gli altri loro superiori nella militia.
Nè per quelle ferite, ò percosse, che' daranno, nè per quelle parole ingiuriose, che' diranno per conseruatione, [Page 23] & diffesa solamente dell' honor loro, se gia le non eccederanno i termini, & i modi della moderata, & incolpata' diffesa: ne i quali casi e' debbino esser puniti di quanto gli eccederanno detti modi, & termini di pena non vituperosa secondo, che' si conuerra alle transgressioni della incolpata, & moderata diffesa, & non d'altro in alcun modo. Et intendasi fatto à diffesa delle persone, & dell' honor loro insieme, se insultati, ò percossi, ò altrimenti prouocati di fatti con armi, ò senza è percoteranno incontinente l'offensore. Et à diffesa dell' honor solo, se prouocati, & ingiuriati di parole e' percoteranno incontinente, & in quello stāte della riceuuta ingiuria lo ingiuriāte.
Per le quali parole ingiuriose, ò in qual si voglia modo vituperose, etiam se le contenessero, che l'ingiuriato mentisse per la gola, ò fosse vn poltrone, ò vn ladro, ò vn becco, ò vn mancator di fede, ò fosse notato d'altra macchia, ò vituperio: e' non si debbe tollerar che gli storpino alcuno: ma si bene, che' percuotino, ò ferischino lo ingiuriante, in caso che non habbino prima nel medesimo tempo ingiuriato lui di parole, ò di fatti, alle quali parole, & à i quali fatti si cō uenisse vna tale ingiuria verbale.
Et se di tali percosse, ò ferite ne seguirà l' homicidio, ò stropiamento ò debilitatione di membro, ò membri, non sieno in tali casi condennati per l'homicidio in pena, ó bando del capo, nè in confiscation di [Page 24] beni come homicidiarij dolosi; nè per li storpiamenti ò debilitationi de i membri del tutto, ma in altra pena, che non gli vituperi secondo, che si conuerrà alla transgression della moderata diffesa. Et li Rettori ne i casi principali de i quali non hauranno à dar notitia al soprascritto Auditore non possin dar sentenza senza participation del magistrato delli Otto di Balia si come ne i medesimi casi per i non descritti si osserua.
CAP. 6.
Delle condennagioni pecuniarie, & confiscation de i beni de i descritti applicati alla Camera Ducale. Et delle essentioni che hanno dalli ricrescimenti, & dal beneficio delia confessione, & della pace.
LE pene pecuniarie, & li beni, che si confischeranno de i descritti si applichino per le sentenze de i magistrati, Rettori, giudici, & vffitiali al fisco, & Camera di sua Eccellenza, come sino ad hoggi si sono applicati, & per da hora, come dall' hora, & e' conuerso applicate: & applicate esser s'intendino in virtù de i presenti capitoli: & per esso fisco, & suoi ministri si risquotino, & si paghino al Depositario Fiscale, ò alli essattori, ô à chi per li tempi sarà dal fisco ne i luoghi à cio diputato.
Et delle condennagioni pecuniarie fatte alli descritti si debba diminuire il quarto à chi spontaneamente, & apertamente confesserà il maleficio per lui commesso, secondo, che per li ordini si trouerrà disposto: [Page 25] & doue non fosse cotal beneficio, che alcuna legge, ò ordine concesso, si diminuisca tal quarto in virtù del presente Capitolo.
Et che haurà ottenuta la pace dallo offeso, ò da i suoi heredi auanti, che la condennagione si faccia: & ancora chi la otter [...]a in fra vn mese dal di, che la gli sarà stata notificata possa, & debba conseguir la diminution della metà della pena. Et ancora passato il mese in quei luoghi, doue secōdo gli ordini il beneficio della pace di poi si potrà, ò si douerrà ammetere, se li facci la predetta diminutione della pena per la metà, & non di maggior rata; quantunque si gli douesse per conto della pace far maggior diminutione in virtù di qual si voglia statuto, ò legge municipale.
Et paghinsi dette condennagioni senza la pena del quarto, & senza alcuno accrescimento: eccetto le ragaglie solamente delli essatori fiscali, le quali si debbino pagare interamente si come sino à qui si è costumato: & quanto alle ragaglie de gli altri ministri, & Cancellier del fisco, si paghino solamente per metà: come nel capitolo de i priuilegij de i descritti di sotto si dichiarerà. Et quelli, che pagheranno le condennagioni pecuniarie infra vn mese dal di, che le saranno state loro legittimamente notificate, le paghino col beneficio del quarto meno, tal che lo effetto sia, che pagatine soli li tre quarti siano liberi del resto, & possino, & debbino in tal caso esser del tutto cancellati [Page 26] come se n'hauessero pagata la intera quantità.
Il qual beneficio del quarto meno s'intenda essere, & sia loro concesso oltra gli altri beneficij: cio è oltra il beneficio del quarto meno concesso loro per vigor della confessione, & oltra il beneficio della metà meno concesso loro per vigor della pace, & in virtù de i presenti Capitoli.
CAP. 7.
Delle essecutioni delle condennagioni de i descritti.
POssinsi, & debbinsi esseguir le condennagioni pecuniarie de i descritti nelle loro persone, & ne i loro beni passato vn mese dal di, che le saranno state loro legittimamente notificate: eccetto però l'armi, panni, & altri vestimenti per vso, & ad vso delle persone loro: nelle quali armi, panni, & vestimenti le non si possino esseguire in alcun modo; & l'altre si possino, & debbino esseguir secondo, che conuerrà al debito della giustitia.
Et se gli occorrerà che alcuno descritto si troui in carcere ritenuto per condennagioni pecuniarie nel tempo, che lui habbia da andare alla guerra in seruitio di sua Eccellenza Illustrissima, & voglia dar malleuadore, & sicurtà di ritornar in carcere passato il tē po, & l'occasion della guerra, ò di pagar non vi tornando la condennagione, debbino in tal caso questi cosi fatti, ò quale e' si sia esser relassato, dando sicurtà idonea, & sufficiente per il ritorno, ò per il pagamento, [Page 27] come di sopra è detto.
CAP. 8.
Delle cause ciuili, & miste.
LA cognitione delle cause ciuili, & miste, & particularmente delli danni dati quanto alli descritti si appartenga à quelli magistrati, Rettori, & vffitiali, alli quali si apparterrebbe se' non fussero descritti, & debbinsi decidere, & terminar secondo le leggi, & statuti de i luoghi. Nè si possa in dette cause proceder cōtra di loro per alcun magistrato, ò Rettore, se prima non sia loro notificato in scriptis per duel Rettor, ó magistrato, che haurà à conoscer la causa, & assegnato vn termine di 30. giorni alli descritti armati di corsaletto. Et di 15. giorni alli descritti non armati à pagare infra iltermine predetto, ò accordare il suo creditore. I quali termini passati ogni volta, che' non hauranno pagato, ò accordato si proceda ad instanza de i creditori contra di loro come se' non fossero descritti.
Dichiarando però, che il priuilegio sopra detto nō s'intenda per il debito, che alcun descritto hauesse con la sua communità, ò con la Camera Ducale.
Non si possa per le essecutioni di tali sentenze grauar li descritti in armi, nè in panni, nè in vestimenti per loro vso, nè in la persona. Et se occorresse, che per debito ciuile si cominciasse vn giudicio, & si proseguisse [Page 28] sino alla sentenza inclusiuè senza, che per il magistrato, ò Rettore fosse stata fatta la notification, & assegnatione del tempo come di sopra, ò in auuedutamente, ò per non saper, che il debitore conuenuto sia nel numero de i descritti, & il descritto medesimo conuenuto non hauesse opposto innanzi alla contestation della lite l'eccettion di tal priuilegio, in qual caso it giudicio predetto con tutti li atti, & la sentenza s'intendino essere, & sieno in quella validità, & in quello essere, come si fusse fatta la prenarrata notificatione, & assegnation del tempo.
Et ogni volta, che li descritti si assenteranno dal Dominio con licenza di sua Eccellenza Illustrissima, per conto di guerra, ò saranno occupati nel Dominio in seruitio di quella, le instanze delle cause ciuili, & miste s'intendino essere, & siano sospese in quel modo, & per quel tempo, che di sopra si è dichiarato nelle cause criminali: etiam se il giuditio fusse incominciato innanzi alla loro assenza.
CAP. 9.
Dell' vfficio dell' Auditor delle bande, & del suo Cancelliere.
L'Auditor delle Bande Ducali oltra quello, che alla giornata gli sarà da sua Eccellenza Illustrissima comādato debba vedere i processi, che per li magistrati, & Rettori de i luoghi si faranno nelle cause de i descritti, & essaminarli [Page 29] diligentemente, & veder le leggi, & gli statuti municipali, & far gli osseruar ne i giuditij in quel modo, che per li presenti capitoli n'apparisce ordinato. Et pigliare informatione dalli Rettori del Dominio di quello, che gli occorrerà: & spedir le cause de i descritti, per quello, che si gli appartiene con piu breuità, & manco incommodo loro. Et il suo Cancelliere sia tenuto di scriuerle lettere à i Rettori, & alle parti, & le notificationi, & altri atti, che occorreranno farsi: & quello, che dallo Auditore gli sarà commesso.
Habbia il prefato Cancelliere per suo salario scudi tre it mese da pagarseli dal dipositario generale delle bande secondo il solito: & possa pigliar per ciascuna lettera, che egli scriua, ò scriuerra per lo interesse delle parti, soldi sei, & denari otto. Et dell' altre cose, che gli scriuesse ad instanza delle parti, & non ex officio, possa pigliar solamente quel tanto, che si metterà per tariffa, & regola nel prossimo seguente Capitolo.
CAP. 10.
Del salario del Commessario delle Bande, & del suo Cancelliere.
IL salario ordinario del Commessario sia à ragione di scudi 400. d'oro di moneta per ciascuno anno da pagarseli dal Dipositario predetto. Et oltra il salario soprascritto, quādo ei và alle [Page 30] visite nelle stato per cassare, & per descriuere, armare, & disarmare, & ancora per rassegnare, & metter insieme le bande habbia lire vent'vna il di secondo il solito. Et quando starà alla guerra con l' essercito, oltra il salario ordinario habbia di piu scudi quattro d' oro di moneta per ciascun giorno.
Non possa oltra gli salarij dichiarati intendendo si di moneta Fiorentina dilire sette, & soldi 10. quando va in visita, ò alle rassegne dimandare alle communità delle terre, nè riceuere paglia, legne, strami, nè altra cosa eccetto vno alloggiamento fornito di masseritie grosse.
Habbia di continuo appresso di se vn Cancelliere nelle visite, nelle rassegne, & nella guerra, & doue' si trouerra per seruirsene nelle occorrenze. Il qual Cancellier habbia di salario scudi sei il mese di oro di moneta da pagarsegli dall' vfficio de i Cinque secondo il solito: & quando sarà in visita, alle rassegne, & alla guerra con il commessario habbia le spese per se, & per vn cauallo, & per vn garzone dal Commessario predetto.
Habbia per sue regaglie di ciascuna lettera, che eg'i scriuerrà ad instanza delle parti per conto della militia soldi sei, & denari otto, & altro tanto per le fedi di delle rappresentationi de i confini, & per li processi delle cause, che si appartengono al Commessario: & per le copie delle sentenze assolutorie non possa pigliar [Page 31] se non quello. Che è dichiarato nella Tariffa, & regola, che segue appresso. Cio è.
CAP. 11.
Tariffa, & regola di tutto quello, che il Cancelliere del commessario, & il Cancelliere dello Auditore delle Bande possano pigliare per loro regaglie nelle cause de i descritti.
PEr vna sentenza assolutoria di pena capitale copiata ad
Lire. | soldi. | denari. |
10. | ||
3. | 10. | |
6. | 8. | |
6. | 8. | |
10. | ||
6. | 8. | |
6. | 8. | |
6. | ||
2. | ||
6. | 8. |
instāza delle parti lire dieci.
Per vna assolutoria di galea, stinche, carcere, ò di altra pena afflittiua. lire tre, & soldi dieci.
Per l'assolution di qualunque altro confino.
Assolution di qualunque pena pecuniaria.
Assolution di banditi, & rimessi nel buon di cio è alla solita gratia, per giustificarsi.
Rappresentation di confini.
Risposta di querele.
Essamine di testimonij per ciascun testimonio.
Copie di processi, & atti per ciascuna carta.
Lettere come di sopra per ciascuna di esse.
Et pigliando li prefati Cancellieri piu, che nella tariffa predetta non si contiene caschino in pena ciascun di loro respettiuamente, & per ciascuna volta di scudi cinque d'oro in oro, applicati poi per il quarto alli Conseruadori delle leggi a le persone loro. Et per l'altro quarto al notificatore segreto, ò palese, & per il resto al fisco, & camera Ducale.
Et perche le cose della militia habbino à i tempi debiti buona, & presta speditione secondo le occorrenze. Però sua Eccellenza Illustrissima ha ordinato, & vuole, che oltra il Cancellier del Commessario, sia ancora preposto alla cura delle bande vn suo segretario straordinario da eleggersi da lei per quel tē po, & con quelli oblighi, ò salario che le piacerà.
CAP. 12
De i priuilegij, & delle essentioni de i soldati descritti.
LI descritti nella militia, & bande Ducali oltra li priuilegij, & essentioni particularmē te narrati di sopra nelli presenti capitoli, S. Eccellenza Illustrissima ha considerato, ordinato, & vuole, che habbino facultà, & possino portar l'armi offensiue, & difensiue per tutto il suo dominio, saluo, che nella Città di Fiorenza: per la qual città solamēte gli vfficiali delle bande, & gli armati di corsaletto possino portare spada, & pugnale, & giaco secondo che per le loro patenti ne sarà dichiarato.
Sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le fattioni, & carichi personali di qualūque sorte nelle patrie loro, ò domicidij, & fuori delle patrie salue sempre, & eccettuate le obligationi delle rassegne, & delle altre fattioni appartenenti alla militia, & alle bande doue' son descritti.
Et in oltra s'intendino essere, & sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le grauezze Reali, & miste tanto ordinarie, quanto straordinarie imposte, & che s'imporranno per le loro communità sopra i beni, ò sopra il rispetto de i beni, tanto proprij quanto de i padri loro in questo modo. Cio è.
Li Graduati, & armati di corsaletto sieno essenti in tutto: & li altri descritti solamente per i due terzi; la quale essentione mediante le persone loro venga in benefitio à i padri di essi per rata, hauuto rispetto, & cō numerate le persone de i descritti, de i padri, & de i fratelli secondo ll consueto, eccetto le gtauezze di gabelle, & i pregi delli sali, che deuessero pagare per loro, ò per i loro padri alle loro communità. Alle quali grauezze di gabelle, & sali sua Eccellenza Illustrissima non intende, nè vuole, che tal priuilegio, essentione, & gratia si estenda; dichiarando, che quella rata di grauezze, che toccherebbe à i descritti, se' non fussero descritti, si accresca, & paghi per li non descritti, sendo conueniente, che quei, che non sopportano li disagi, & le fatiche militari con pericolo della [Page 42] propria vita, come sopportano li descritti à benefitio vniuersale, porghino qualche aiuto, & ricompensa con le proprie sostanze.
Che li descritti, ch' haueranno vfficio nelle bande, & li armati di corsaletto debbino essere imborsati in tutti li vfficij delle patrie loro, ò domicilij, à i quali vfficij sieno stati altre volte ammessi, ò i loro padri, ò auoli senza, che altrimenti e'sieno messi à partito, ò squittinati: eccettuati quelli, che per i loro demeriti fussero stati di tali vfficij priuati, de i quali le communità sieno tenute di darne notitia alli Rettori, & farne quel tanto, che da essi Rettori ne sarà risoluto. Et li eletti, ò vero estratti, & diputati alli predetti vffici occorrendo per seruitio di sua Eccellenza Illustrissima assentarsi possino seruire in essi vfficij per sostituti, & tirarne il medesimo salario, & emolumenti.
Non possino però, nè debbino in alcun modo essere imborsati, ò eletti per sindici, ò denuntiatori de i maleficij, dal quale vfficio tutti li descritti sieno escusati, & habbino vacatione.
Possino tutti li descritti à loro beneplacito accettare, & rifiutare gli vfficij delle patrie loro, ò domicilij à i quali saranno stati ammessi ò diputati senza pena, & senza alcun lora pregiudicio, ò danno.
In tutti li Tribunali, vfficij, ò magistrati, & in tutte le Cancellarie publiche cosi della Città di Fiorenza, come del suo Ducal dominio per qual si voglia scrittura, [Page 43] ò copia di processo, di sentenze, & di qualunque altro atto, ò nelle cause ciuili, & miste quanto nelle criminali, tutti li descritti habbino il beneficio di pagar solamente la metà di quel che pagano, ò son tenuti di pagar li non descritti, eccetti li diritti delle petitioni, & dimandite, che' faranno dinanzi alli Capitani di parte, ò altro magistrato e' dinanzi à i Rettori, & eccetto le ragaglie delli essatori del fisco, & del Cancellier del Commessario, & del Cancellier dell' Auditor delle bande: circa le quali si osserua precisamente quel tanto, che di sopra per la tariffa, & regola si è distinto, & dichiarato.
Li Capitani delle bande ogni volta, che sua Eccellēza farà speditione di fanteria Italiana habbino nella speditione à participate vna rata piu, ò meno à beneplacito di sua Eccellenza ancor, che li Capitani da spedirsi douessero far fanterie forestiere.
Tutti li Cancellieri delle bande, & parimente quelli del Commessario, & dello Auditore godino li medesimi priuilegij, che li descritti.
Delli descritti quelli, che hanno hauuto la compagnia, ò sono stati Capitani, non siano obligati, nè debbino esser chiamati alle rassegne: & mancandoui non possino essere appuntati: & nel resto sieno tenuti alle loro fattioni, come gli altri soldati descritti.
CAP. 13.
Che li non descritti non possin portar armi di alcuna sorte.
QValunque non descritto non possa portare arme di qual si voglia sorte sotto pena di scudi cinque d'oro, & di vn tratto di corda per ciascuna volta, che' sarà trouato con l'armi in qualunque citta, terra, & luogo dello stato di sua Eccellenza, salue, & riseruate le pene maggiori, & pregiudicij imposte, & che s'imporrano à chi sarà trouato portar l'armi nella città, & contado di Pisa contra gli ordini, & bandi publicati, & che si publicheranno.
CAP. 14.
Che li non descritti non possin toccar denari, nè essercitar la militia.
CHi non sarà descritto nella prefata militia delle bande Ducali non possa pigliar soldo da qual si voglia Capitano ancor, che' fusse spedito da sua Eccellenza, nè essercitare il mestier del soldo sotto le pene, & pregiudicij infrascritti.
Nota & considera questo capo. In prima chi cōtra farà al presente capitolo incorra subito in pena discudi cento d'oro in oro, applicati il quarto al Rettore, il quarto allo accusatore palese, ò segreto, che'si sia: & il resto alla camera Ducale; & sia obligato il padre per il figliuolo, il zio per il nipote, & il tratello per il [Page 37] fratello carnale. Et tutti i suoi beni si intendino subito essersi raddoppiati in grauezza in perpetuo: il qual raddoppio serua però al benefitio de i descrirti.
Et perda incontinente tutti gli vffitij della sua patria, & la ciuilità, nè possa per alcun tempo esse [...]ui ammesso, & restituito: & essendo estratto ad alcuno vffitio il suo nome si stracci, & si cacei di tutte le borse, come fatto inhabile, nè piu meriteuole, & sia publicato per tale nel general consiglio della sua patria, ò domicilio.
Sia subito la sua casa, ò habitatione disarmata di tutte le sorti di armi offensiue, & defensiue, per seruire in benefitio de i descritti da distribuirsi tra di loro, ancor, che le detti armi fussero comuni col padre, zio, auolo, & fratelli.
Et tornando dal soldo, & dalla prohibita militia, venga obligato à tutte le fattioni, & grauezze personali, come sono li contadini di quel luogo non ostante, ch'ei fusse nobile, & priuilegiato, ò altrimenti non obligato à tali carichi. Et s'intenda, che'sia fatto inhabile di qual si voglia grado, & vffitio militare.
Non possa chiamar à Duello per qual si voglia cagione huomo alcuno, & chi sarà chiamato s'intenda, & sia in virtù del presente capitolo▪ & per parola di sua Eccellenza Illustrissima libero, & non obligato à rispondere alla dissida, ò vero Cartello: & volendo rispondere, & combattere ancora: la elettione dell' [Page 46] armi si aspetti ipso iure al prouocato.
Possa non di meno il transgressore predetto esser chiamato à Duello da qualunque si terrà da lui ingiuriato, ò incaricato. Et la elettion dell' armi si appartenga al prouocante, rimossa ogni eccettione.
Et tutti quelli, che transgrediranno il presente capitolo sieno scritti, & notati dal Cancelliere di quella banda, doue hauranno questi tali la patria, ò l'habitation loro in vn libro appartato: & il Cancellier del Commessario debba tenerne riscontro in vn' altro libro. Et li Capitani delle bande, & li Cancellieri, & Rettori de i luoghi, ciascuno nella sua prouincia sien tenuti di farne diligente ricerca, & darne notitia al Commessario delle bande, & à sua Eccellenza Illustrissima, eccettuati li Cittadini originali, & li habitatori della Città di Fiorenza, & di Siena, & della città, contado, & Montagna di Pistoia, come inhabili per hora ad esser descritti nella militia.
CAP. 15.
Del modo del leuare, & del pagare li descritti nelle Bande, & militia Ducale.
PErche l'ordine, & l'vbbidienza sono le base principali della militia, per ciò sua Eccellenza ha ordinato, & vuole che il suo Commessario delle Bande, ò altri à chi lei lo commetterà, il quale hauerà appresso di se li Roli di tutti li descritti sia obligato ogni volta, che hauerà commessione da [Page 47] sua Eccellenza, di far leuar soldati scriuere al Capitano di quella banda d'onde si haranno da leuare, & mandarli la nota di quali soldati particularmente nome per nome, che egli vorrà, che'si leuino: hauendo consideratione il prefato Commessario, ò altri per lui che si sia, che la leuata sia ben distinta, & conditionata di ogni sorte di huomini, & di armi. Et il Capitano sia obligato di leuar quei proprij, & non altri, che gli saranno mandati in nota. Et il Cancellier di quella bāda sia obligato di farne subito vn Rolo à parte per portarlo seco, & mandarne incontinente copia à sua Eccellenza Illustrissima.
Et perche e'potrebbe occorrere, che di quel numero, che'l Commessario, ò altri per lui hauesse messo in nota alcuni per giusto impedimento di assenza, ò di malattia non potessero seruire: per questo rispetto il Commessario, ò altri che si sia, sia obligato oltra la prima nota di quelli, che lui scriuerrà, che il Capitano leui, mandarli vn' altra nota à parte di quel numero, che gli parrà conueniente alla quantità de i soldati, che vorrà leuarsi: della qual seconda nota il Capitano sia obligato in luogo de gli impediti pigliar gli scambij, & non di altra sorte di huomini.
Et li descritti, che saranno legittimamente impediti sieno [...]enuti di presentare le fedi, & le giustificationi autentiche al Cancellier della banda; il qual Cancellier sia tenuto di mandar nota à sua Eccellēza [Page 40] Illustrissima del tutto insieme con le giustificationi.
Et volendo sua Eccellenza che li soldati delle sue bande sieno con effetto à i debiti tempi pagati: & tolto via ogni abuso: & che li veterani, & quei, che meritano, fiano veramente riconosciuti: à fine, che oltra l'obligo naturale, che hāno di seruirla possin farlo cō maggior prontezza, & volontà: conoscendo di non hauere ad esser defraudati del loro stipendio: & attēdere alle fattioni, & imprese militari. Per cio ella ha ordinato, & vuole, che ogni volta, che occorrera farsi li pagamenti alli suoi descritti, si debbino fare per quei ministri delle sue bande, che n'hauranno commessione, & pagarsi attualmente à essi descritti, & in mano propria di ciascuno di loro, & darsi la sua paga ad ogn'vno di quella somma, & con quei vantaggi, & riconoseimenti, che da sua Eccellenza Illustrissima ne sarà particularmente dichiarato: la quale intende, che à ciascuno descritto sia in sul Rolo della sua banda dichiarata, & ordinata la paga sua di tutto quello ch'haurà d hauere, senza introdurre altro modo di capi soldi, seruitori, ò passatori: intendendo si sempre detta paga essere in augumento, & non in diminutione di quello, che si suol dare à gli armati di corsaletto. Et ella haurà di continouo rispetto, che ciascuno secondo i meriti suoi sia effettualmente riconosciuto, come sarà di ragione.
Et à fine, che tale ordine piu facilmēte si esseguisca, [Page 41] nessun ministro della sua banda possa in alcun modo nè sotto qual si voglia colore pagare alcuna paga, ò tutta, ò parte, ò per soccorso, ò per aiuto ad alcuna altra persona: comprendendo ancora li Capitani, & qualunque vffitiale della banda: nè in altro modo, se non come di sopra si è detto nelle proprie mani di ciascuno de i descritti in quella quantità, che sarà ordinata, pagādosi sempre per le mani delli stessi ministri della banca, ò del Cancellier della banda. Alli quali Cancellieri li detti ministri possino, & debbino, commetter, che'faccinoi pagamenti, & diano li soccorsi, & le paghe ogni volta, che li ministri per hauere à pagare in vn medesimo tempo in piu, & in diuersi luoghi non potranno suplire in persona propria: & li Cancellieri sieno obligati di far li predetti pagamenti in quel modo, & forma, & come di sopra si è ordinato alli ministri della banca. Et in oltra sieno tenuti li Cancellieri predetti, di tener diligente conto, & riscontro di soldato per soldato di tutto quello che sarà loro pagato per mano di qual si voglia ministro della banca: & di tenere vn libro di tutti li pagamēti, cher serua per il riscontro delli pagatori, & ministri della banca, come da essi ministri sarà loro ordinato. I quali ministri pagando tutto, ò parte à qualunque descritto, debbino darne particular notitia alli predetti Cancellieri, & scriuani: & in questo modo li soldati potranno sempre veder con loro satisfattione [Page 42] la chiarezza de i conti loro.
CAP. 16
Della pena di chi non osseruera li Capitoli, ordini, & priuilegij soprascritti.
TVtti li soprascritti capitoli, ordini, & priuilegij, & essentioni, & ciascun di essi sua Eccellenza Illustrissima ha statuito, & vuole, che e' comprendino non solamente la sua Ducal Città di Fiorenza, ma tutto il suo felicissimo stato, & qualunque altra sua Città, terra, & castello, & luogo quantunque priuilegiato, & essente etiam se per comprenderli e'bisognasse farne speciale, & espressa mentione. Et che' si debbino inuiolabilmente osseruare, & mandare ad effetto per i magistrati, Cō messarij, Auditori, & officiali soprascritti, & per i loro ministri tanto futuri quanto presenti, & qualūque altro à chi s'appartenesse, ò si aspetterà, rimossa al tutto ogni cauillatione, & sinistra interpretatione, sotto pena à chi ne mancherà, & à chi contrauuerrà di scudi venticinque d'oro in oro per qualunque volta, & della indegnatione di sua Eccellenza Illustrissima, & siano li transgressori sotto posti alli conseruatori delle leggi.
Et possasene riconoscer la Giustitia fra tre anni dal di dell' inosseruanza, & contrauentione: la qual pena per la quarta parte s'intenda applicata alli predetti Conseruadori, & sia delle persone loro. Et per [Page 43] vn' altra quarta parte allo accusator, che ne sia stato, ò palese, ò segreto, che'si sia, & ogni vno ne possa essere accusatore, & il resto al fisco, & camera Ducale, non ostante qual si voglia legge, statuto, ordine, prouisione, riformatione, capitulatione, priuilegio, essentione, immunità, ò altra qual si voglia deliberatione, che in contrario disponesse, quantun que derogatiue, precisa, penale, & con giuramento fermata: alle quali, & à ciascuna di esse, sua Eccellenza Illustrissima motu proprio, certa scientia, & per piena potestà quanto alli soprascritti Capitoli, ordini, & priuilegij specialmente, & espressamente derogato, & abrogato esser vuole in ogni miglior modo, & ne comanda la essecutione come di sopra.
Li descritti nella militia, & bande Ducali non possino nè i giorni delle rassegne esser catturati, ó fatti prigioni per qualunque condennagione si sia, saluo, che per capitale, & di confino. Risoluta da sua Eccellenza Illustrissima, il di 19. di Febraro. 1558.
Ad mandatum prefati Illustrissimi Eccellentissimi D. Domini Ducis.
CAP. 18.
Lettera mandata del Commessario delle Bande alli Rettori de gli stati di sua Eccellenza illustrissima.
HAuendo sua Eccellenza Illustrissima considerato, che molte volte occorrerà, que qualch' vno [Page 44] in pregiudicio del terzo quando hauerà fatto debito con alcun priuato, & pensando per non pagar di coprirsi del mantello, & priuilegio fatto à i soldati della sua honorata militia, & che' correua nella visita delle bande, à farsi descriuere dal Commessario. Et perche il prefato Commessario non poteua sapere per ogni notitia de i debiti, & qualità dell'huomo, ancor che apparisse di accettarlo gli succedeua facile la descrittione: & il creditore non si poteua poi preualere cō tra di lui se non seruato l'ordine del Capitolo ottauo della sua militia. Et volendo quella à tal disordine prouedere ha dichiarato, che intende, che l'essecutiō Reale, & personale cóntra di quelli ancora, che descritti nella sua militia, i quali innanzi, che' fussero descritti hauessero le persone loro propriè fatto debito con alcun priuato, che tal priuilegio in simili casi non possa valere, nè ne possin godere quelli della sua militia, ma si trattino come non descritti; & nelli altri casi, & circostanze della medesima causa (come che nel resto de i loro priuilegij si osseruino in tutto, & per tutto i Capitoli. Intendendosi solamente la limitation de i priuilegij circa il poter far l' essecution reale, & personale contra di quelli, che hauessero fatto debito auanti, che fussero descritti (come di sopra) per render facile il pagamento à i creditori, & che'nō restino ingannati. Et accio che ciascuno ne possa hauer notitia, & piu non incorra in tale error sene dara [Page 45] carico ad huomini da bene: & accio che per alcun tempo non se ne possa allegare ancora ignoranza alcuna ella lo farà per i luoghi publichi, & consueti di sua giuriditione bandire, & publicare; & ancora registrare nel volume delli statuti di quel luogo per notitia sua, & de i suoi successori: come è l'ordine delle Banche cosi è la mente di sua Eccellenza Illustrissima. Et che' si auuisi del seguito, che Iddio la guardi.
- 1 Del modo dello eleggere, & descriuere li soldati nella militia, & bande Ducali.
- 2 Dell'vfficio, & autorirà del Commessario delle bande.
- 3 Dell'vfficio delle bande, Cancellieri, & Depositarij, & delle appuntature, & bullettini.
- 4 Della cognition de i delitti comuni, delle paci, delle tregue, delle fidanze, & delle rotte, & leuate di offese, & d'incorporationi, & discorporationi di beni confiscati, & del modo del procedere contra li descritti nelle cause criminali.
- 5 Delle pene de i maleficij che si commetteranno per li descritti, & per li non descritti senza giusta cagione, & con superchieria.
- [Page 46]6 Delle condennagioni pecuniarie, & confiscationi de i beni de i descritti, applicati alla Camera Ducale, & delle essentioni, che hanno dalli ricrescimenti, & del beneficio della cōfessione, & della pace.
- 7 Delle essecutioni delle condennagioni de i descritti.
- 8 Delle cause Ciuili, & miste.
- 9 Dell'vfficio dell'Auditor delle bande, & del suo Cancelliere.
- 10 Del salario del Commessario delle bande, & del suo Cancelliere.
- 11 Tariffa, & regola delle regaglie de i Cancellieri.
- 12 Delli priuilegij, & essentioni de i descritti.
- 13 Che li non descritti non possin portare arme di alcuna sorte.
- 14 Che li non descritti non possin toccar denari, nè essercitar la militia.
- 15 Del modo di leuare, & pagare li descritti nelle bande, & militia Ducale.
- 16 Della pena di chi non osseruerà li capitoli, ordini, & priuilegij soprascritti.
- 17 Li descritti nelle bande non possino ne i giorni delle rassegne esser catturati, & fatti prigioni.
- 18 Lettera mandata dal Commessario delle bande alli Rettori delli stati di sua Eccellenza Illustrissima.
Capitoli, & priuilegij stabiliti, & concessi dal Serenissimo Signor Principe di Thoscana, alla sua militia de i Caualli armati alla leggiera il di primo di Maggio 1566.
COnoscendo il Serenissimo Principe di Thoscana quanto giouil alla conseruatione, & sicurtà de gli stati, & alla publica quiete, & tranquillità de i popoli vna militia bene ordinata, la quale si possa nel tempo della pace con la disciplina, & essercitio instruire: & nel tempo della guerra secondo l'occorenze mettersi in vso: & che all' ordinanza delle fanterie, & legioni de i soldati veterani introdotte gia lungo tempo è dallo Inuittissimo Signor Gran Duca di Thoscana, suo genitore, si è aggiunta vn' altra militia à cauallo, come membro principale, & necessario all' essercitio: la quale similmente ha bisogno per suo reggimento di ordini, capitoli, & priuilegij particulari: Per cio sua Altezza mossa da questa, & altre sue ragioni, deliberatamente, con piena, & certa notitia ha proceduto, et deliberato, statuito, et ordinato quanto.
1. Appresso seguita. In prima, che ciascuna banda di caualli armati alla leggiera habbia il suo capitano, Alfiere, et Cancelliere da esserne proueduta in ogni tempo da sua Altezza con quei salarij, ch'ella dichiarerà.
2. Che i Capitani sieno obligati di tener tre Caualli da fattione, et mancandone siano obligati à pagar, [Page 48] cio è cosi condennati scudi dieci d'oro per cauallo da applicarsi alla Platta, ò vero massa: & in ogni modo debbino complire il numero, & morendo qualch'vno de i tre caualli debbino darne notitia, & riscontro come di sotto si dirà de i caualli de i soldati.
3 Ancora i detti Capitani sieno obligati di stare alle lor Bande, & ne i luoghi piu principali, & piu cō modi ad essercitare i loro soldati à cauallo secondo porterà il seruitio di sua Altezza Serenissima. Et stando con la volontà, & consentimento di quella à casa loro sieno obligati ogni due mesi vna volta di riuedere, & rassegnare, & disciplinar le loro compagnie: & volendo far piu rassegne, che le sei sopradetti l'anno, debbino ottenerne espressa licenza da sua Altezza: Et far tenere per i loro Cancellieri diligente cōto di quei, che mancassero alla rassegna, & darne notitia al fisco, & camera di quella in quel modo, & forma, che si osserua nelle appuntature delli descritti nelle Bande.
4 I Capitani, & Collaterali non possino cassare, ò rimetter soldati, nè possino dar licenza di barattare, ò di vendere i caualli segnati alla banca senza espresso ordine di chi n' hauerà la commessione da sua Altezza sotto la pena della indignation di quella.
5 Che li Alfieri delle Compagnie sieno tenuti essi ancora, & massime in assenza de i Capitani ad essercitare, & disciplinar i soldati, come di sopra.
[Page 49]6 Et sieno obligati al meno di tenere vn ronzino oltra il cauallo da fattione, sotto pena mancandone di scudi quattro d'oro applicati (come di sopra) alla massa.
7 Li Cauallieri di detta caualleria habbino à tener diligente conto ciascuno nella sua compagnia, & che li Capitani, vffitiali, et soldati stiano prouisti de i loro caualli conuenientemente: & delle loro armi solite, et che osseruino gli oblighi, et le loro fattioni: & di quei che ne mancassero darne notitia à chi da sua Altezza sarà diputato. Et in oltra sien tenuti nelle rassegne di appuntare, & mandarne nota al fisco, come di sopra: & mancando detti Cancellieri di ciascun capo de i capitoli restino cōdennati in scudi due d'oro applicati come di sopra si è detto.
8 Che li detti Cancellieri con li loro Capitani habbino à notar quelli, che con legittima scusa d'assenza; come infermità, licenza ottenuta, ò altro legittimo impedimento si faranno scusare nelle rassegne, & fattioni alle quali saranno comandati sotto la pena di scudi due d'oro applicati come di sopra.
9 Et sieno obligati detti Cancellieri occorrendo, che i soldati si offendessero l'vn l'altro alla banca in fatti, ò in parole, ò offendessero i Collaterali, ò pagatori di darne notitia alla Corte, ò à chi sarà diputato da sua Altezza, & mancandone, siano condennati in scudi sei d'oro; Et similmente debbino tener [Page 50] conto de i Collaterali che offendessero li vfficiali, & soldati di detta Caualleria, & sieno obligati à darne notitia, come di sopra, sotto la medesima pena: & di tener vn Ronzino per vso loro: il salario de i quali Cancellieri s'habbia da trarre dal getto delle spese vniuersali al modo di quelli delli altri cancellieri delle Bande.
10 Che li soldati di essa Caualleria sieno obligati di mantener caualli buoni, & atti alle fattioni al giudicio del loro superiore, sotto pena di scudi dieci d'oro, & similmente i loro panni, & armi solite à i caualieri, sotto la pena di scudi quattro d'oro mancandone applicati, come di sopra.
11 Non possino impegnare, vender, nè prestar detti caualli, armi, & panni senza espressa licenza di chi sarà diputato da sua Altezza sotto la pena di scudi dieci d'oro applicati come di sopra si è detto.
12 Che morendo, ò diuentando inutile vn cauallo sien tenuti di darne notitia in fra dieci giorni prossimi à chi sarà diputato, accioche e' debbino con la debita diligenza, & commodità rimettersi à cauallo in fra il tempo di tre mesi al piu, & nondimeno in fra il detto tempo correrà loro il consueto stipendio: & mancandone incorrino in pena di scudi dieci d'oro applicati, come di sopra si è detto.
13 Et morendo il cauallo in seruitio di sua Altezza in fattione, & in rassegna habbia da souuenir la [Page 51] platta, ò vero massa per comprarne vn'altro in luogo del cauallo morto: & morendo per qualche altro caso improuiso, che meriti qualche consideratione, habbia à dichiararsi cio da chi sarà diputato, se la platta, ò massa in tal caso debba suplire, ò nò.
14 Che' debbino comparire alle rassegne secōdo, che' saranno comandati con i loro caualli, lance, armi, & panni de tutto punto, & essercitarsi, & disciplinarsi nel tempo delle rassegne, & prima, & poi secondo, che da i loro capitani, & alfieri sarà loro ordinato, sotto pena di mezo scudo d'oro per ciascuna volta, che ne mancassero: & continouando due volte senza intermissione, & senza legittimo impedimento sia in pena di vno scudo simile: & la terza volta di due scudi: & mancando la quarta volta nel modo predetto in pena arbitraria secondo, che si costuma nelli ordini della fanteria, da applicarsi dette appuntature alla massa, & platta & allo effetto come di sopra.
15 Che quelli i quali per giusto impedimento nō potranno comparire alla rassegna debbino farsi scusare per due, ò per vno al meno con giuramento, & espressione della causa, la quale ritrouandosi falsa, debba lo scusato condennarsi nella pena di mezo scudo d'oro, & lo scusante, ò scusatore nella pena di scudi due d'oro, & di piu nello arbitrio del superiore in caso, che' n'hauesse fatto habito, & costume applicando dette pene come di sopra.
[Page 52]16 Non possino i soldati partirsi delli stati senza particular licenza di sua Altezza, ó di chi sarà diputato, il quale habbia da tener conto del luogo, & tempo concessoli: & chi partisse senza licenza sia condē nato in scudi venticinque d'oro in tempo di pace: & non possa goder di priuilegio alcuno durante l'assenza predetta.
17 Non si possa cassar, nè rimettere, nè descriuer di nuouo alcuno per cauallo alla leggiera se non nelle visite, & rassegne del superiore: & in altro tempo se n'habbia ad hauere il placito, & consenso di sua Altezza conforme alla militia predetta.
18 Che' si faccia vna platta, ò vero massa destinata in seruitio di questa militia, la quale stia nel fisco, nè sene possa disporre senza particulare ordine di sua Altezza.
19 Che il Depositario delle Bande, che risiede al fisco si intenda essere al medesimo proposito, ancora Depositario di questa Platta.
De i priuilegij, & immunità donati à i detti soldati à cauallo.
1 Che detti Capitani, & vffitiali, & soldati sieno essenti, liberi, & immuni da tutte le grauezze, & carichi personali essi, & i loro caualli.
2 Che i soldati oltra quei garzoni, che'vorranno tenere à loro spese possino seruirsi ancora d'vn [Page 53] garzone come li soldati à piedi armati di corsaletto, con la medesima dichiaratione, che'fieno seruiti, & inferiori al cauallo leggieri, & à lui in modo alcuno non interessato.
3 Et quanto alle grauezze Reali, & miste, ordinarie, & straordinarie sieno essenti, liberi, & immuni nel modo, & forma che sono li graduati, & armati di corsaletto nella militia pedestre con dichiaration di piu, che perle comunità delle patrie loro si habbia da pagare vno scudo d'oro ogni due mesi à ciascun de iloro soldati à cauallo in sulla rassegna, oltra lo stipendio della banca, del quale di sotto si dirà; il quale scudo d'oro mancando essi alla rassegna sénza legittimo impedimento, & scusa (come di sopra) venga appuntato insieme con l'appuntature ordinarie all' aiuto de i caualli, & della platta, tal che l'effetto sia, che lo scudosi paghi in ogni modo dalle comunità, ò al cauallo leggieri, ò alla Platta, mancando come di sopra si dice alla rassegna.
4 Che' possino, & sia loro lecito in Fiorenza, & in Siena, & per tutti li Stati di sua Altezza di giorno, & di notte senza alcuna limitatione: non ostante alcun bando, ò ordine in contrario: portar ogni sorte di armi offensiue, & difensiue ad ogni lor bisogno, & beneplacito: eccettuatine archibusetti piccoli à rota, & altre armi proibite in detti Stati.
5 Debbino hauere in tempo di pace stando alle [Page 54] case loro scudi due, & mezo cio è giulij venticinque per ciascuno, & ciascū mese da pagarsi sulle rassegne, ò come altrimenti sarà ordinato da sua Altezza. Et in tempo di guerra li Capitani, Alfieri, Cancellieri, soldati, & i trombetti debbino hauere i pagamenti cō sueti in detti tempi, & rispettiuamente secondo i loro gradi.
6 Che nelli priuilegij habbino à godere, & esser trattati in tutto, & per tutto come li armati di corsaletto à piedi: & similmente nelle pene, & multe delli delitti tanto proprij quanto comuni, che per loro, ò contra di loro si commetteranno conforme respettiuamente alla militia pedestre.
7 Che ciascuna banda habbia il suo trombetta à cauallo, il quale interuenga à tutte le rassegne, & fattioni, & goda i medesimi priuilegij, immunità, essentioni, & pagamenti, che li altri soldati à cauallo, & sia sotto posto alli medesimi oblighi, & pene.
8 Che i detti Capitani, & soldati habbino vn superiore, doue e' possin ricorrere ne i bisogni loro (secondo che sarà dichiarato da sua Altezza, & ancora per delitti proprij militari) che si commettessero nelle visite, & rassegne, doue interuengono i Capitani, & gli Alfieri (salue, & eccettuate le rassegne) le quali facesse il Generale della Caualleria, come si dirà.
9 Che per miglior conseruatione, augumento, & buona disciplina di questa militia à cauallo, il Generale [Page 55] della Caualleria solo, ò con lo interuento di chi parrà à sua Altezza sia tenuto vna volta l'anno di riueder tutta la Caualleria sopradetta, con espressa commessione non di meno di sua Altezza. Nè possa nelle visite riconoscere, ò premiare, nè punire, nè correggere alcuno secondo i meriti, ò demeriti suoi, se prima non ottiene ordine particulare dalla prefata sua Altezza di poter cio fare; saluo, che per li delitti proprij militari, che occorressero nelle sue visite, & rassegne: Et parendoli di componere, & far pace tra li soldati, per ingiurie, & casi doue non fussi nata effusion di sangue: & habbia autorità di terminarle sommariamente: & à quello si debbia attendere senza che altri vi si intrometta: & possa nelle sue rassegne cassare huomini, & caualli secondo, che li parrà opportuno al seruitio di sua Altezza. Et il detto Generale habbia nelle sue visite dalle comunità lo alloggiamento in quel modo, che' si da à i Commessarij delle bande: & oltra questo scudi tre di moneta il giorno da trarsi dal getto delle spese vniuersali.
10 Et tutti li soprascritti ordini, & capitoli, & ciascuno di essi debbino inuiolabilmente osseruarsi per li magistrati, gouernatori, rettori, giudici, vffitiali, & ministri di sua Altezza, & in tutti li stati suoi, & in ogni luogo, comprendendo ancora la Città, montagna, & contado di Pistoia, & qualunque altra terra priuilegiata, della quale bisognasse far mētione, sotto pena [Page 56] della indignatione di sua Altezza Serenissima, & di scudi venticinque d'oro per qualunque transgressione, da esserne sotto posti à i Conseruatori di legge nella Città di Fiorenza applicati per la metà al fisco, & Camera di sua Altezza, & l'altra metà al magistrato predetto, & sia delle loro persone proprie. Non obstantibus.
- Pisa.
- Volterra.
- Arezzo.
- Cortona.
- Montepulciano.
- Borgo à San Sepolchro.
- Chiusi.
- Monte alcino.
- Souana.
- Grosseto.
- Massa di Marē ma.
- Monte varchi.
- Lucigniano.
- Radicofani.
- Castiglione.
- In Romagna
- S. Maria in Bagno
- Rocca S. Casciano
- Castro caro.
- Scarpeia.
- Ponte à Sieue.
- Poggibonzi.
- Casoli.
- Peccioli.
- Liuorno.
- Pietra santa.
- Fiuizano.
- Barga.
- Pescia
- Empoli.
- Prato.
- Mōtagna di Pistoia.
Nelle quali bande tutti i soldati sono volontarij, senza stipendio ordinario alcuno mentre stanno à casa, ma godono assai essentioni, & priuilegij (come di [Page 57] sopra si è dimostro, & possono arriuare al numero loro da i quaranta cinque mila fanti in cinquanta mila, trouandosi tutti à casa, & sani. Douendosi sapere, che il Gran Duca volentieri da alle volte licenza ad alcuni di essi di andar alle guerre de i forestieri amici, ne i tempi à quello non sospetti.
- Città dello Stato di Fiorenza.
- Fiorenza.
- Fiesole.
- Pisa.
- Volterra.
- Pistoia.
- Arezzo.
- Cortena.
- Monte Pulciano.
- Borgo à San Sepolchro.
- Colle.
- In tutto numero 10.
- Città dello Stato di Siena.
- Siena.
- Monte alcino.
- Chiusi.
- Grosseto.
- Souana.
- Massa di maremma.
- Pienza.
- In tutto numero 7.
- Pisa.
- Pistoia.
- Arezzo.
- Monte alcino.
Et sono di ottanta Caualli ciascuna di esse compagnie senza gli vffitiali di esse.
Di piu ha il Gran Duca sotto tali ordini sino à cento huomini d'arme la maggior parte descritti di gentil'huomini della Città, & dello Stato di Siena.